Art. 617 bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa https://seolistlinks.com/story19817749/la-%C3%BAltima-gu%C3%ADa-a-reati-di-concussione