La disposizione in esame è stata introdotta, infatti, al fine di completare la tutela già apprestata dall’art. 648 bis, quindi per predisporre un ostacolo all’investimento dei capitali illeciti nei circuiti delle attività economiche e finanziarie lecite; ciò sia per i conseguenti gravi turbamenti dell’ordine economico, sia per i possibili turbamenti https://yxzbookmarks.com/story18477266/la-%C3%BAltima-gu%C3%ADa-a-reato-contro-il-patrimonio